Art. 4.

      1. L'interessato, nel caso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), entro un anno dalla data del ricevimento dell'anticipazione, deve presentare all'amministrazione copia autentica del contratto di acquisto registrato e entro due anni, in caso di nuova costruzione, la dichiarazione di fine lavori, oppure comprovare la causa di forza maggiore o l'impossibilità sopravvenuta.
      2. Quando il richiedente, per colpa o dolo, non è in grado di adempiere a quanto stabilito al comma 1, è sottoposto a provvedimento disciplinare, e l'amministrazione determina i criteri per la rateizzazione del recupero della somma ai fini della ricostruzione della liquidazione di fine servizio.
      3. La restituzione volontaria dell'anticipazione da parte dell'interessato, anche se in più rate ma entro il periodo massimo di 18 mesi dal momento dell'instaurazione del procedimento a suo carico, preclude il proseguimento dell'azione.